Concessioni demaniali a Soverato, il Tar dichiara inammissibile il ricorso della Ranieri Group
Inapplicabile alla società l’istituto della concessione provvisoria
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Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Ranieri Group contro il Comune di Soverato e nei confronti di Ranieri International Service e Motonautica F.lli Ranieri, relativo alle concessioni demaniali marittime provvisorie rilasciate dall’amministrazione comunale nel 2024.
La sentenza, pronunciata dalla Seconda Sezione del Tar all’esito dell’udienza pubblica dell’1 luglio 2026, chiude il procedimento avviato nel 2024 dalla società rappresentata da Azzurra Ranieri, che aveva impugnato il diniego del Comune alla richiesta di concessione demaniale marittima provvisoria e le successive concessioni provvisorie rilasciate ad altre società.
La vicenda si inserisce nel più ampio contenzioso sulle concessioni balneari di Soverato. In una precedente sentenza, del 22 aprile 2024, il Tar Calabria aveva annullato le delibere con cui il Comune aveva disposto la proroga generalizzata delle concessioni demaniali marittime, ritenendo tale meccanismo in contrasto con la disciplina europea sulla concorrenza e, in particolare, con l’articolo 12 della direttiva Bolkestein.
Quella decisione era stata poi confermata dal Consiglio di Stato nell’aprile 2025 e aveva imposto al Comune di procedere con le gare per le concessioni scadute, senza attendere ulteriori interventi legislativi. Il Tar aveva tuttavia precisato che, nelle more delle procedure di gara, l’amministrazione avrebbe potuto utilizzare gli strumenti previsti dal Codice della navigazione, tra cui la concessione demaniale provvisoria.
È proprio su questo punto che si è sviluppato il nuovo contenzioso.
La Ranieri Group Srl, nell’aprile 2024, aveva presentato al Comune un’istanza per ottenere una concessione provvisoria. L’amministrazione aveva però respinto la richiesta, rilevando che la società non era titolare di una precedente concessione demaniale scaduta. Nel frattempo, sullo stesso specchio d’acqua erano state rilasciate concessioni provvisorie ad altre due società, anch’esse coinvolte nel giudizio.
La società ricorrente aveva contestato l’operato del Comune, sostenendo che le concessioni provvisorie costituissero, di fatto, una proroga illegittima delle concessioni scadute e che non fossero applicabili le disposizioni del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione.
Il Tar, però, ha ritenuto decisive le eccezioni sollevate dal Comune e dalle società controinteressate.
Secondo i giudici amministrativi, solo la Ranieri Group Srl aveva presentato la domanda di concessione provvisoria, mentre le altre due società ricorrenti risultavano estranee alla vicenda. Ma soprattutto, la Ranieri Group non era titolare di una concessione demaniale marittima scaduta.
Ed è proprio questo elemento, secondo il Tar, a rendere inapplicabile alla società l’istituto della concessione provvisoria. Quest’ultima, infatti, può disciplinare i rapporti tra il Demanio e il titolare di una concessione marittima già scaduta, nelle more della sua rinnovazione. Non può invece essere utilizzata da chi non era precedentemente titolare di una concessione.
Per il Tribunale, dunque, la società non aveva sin dall’origine un interesse giuridicamente rilevante né a contestare il diniego del Comune né a impugnare le concessioni provvisorie rilasciate alle altre società.
A rendere comunque improcedibile la pretesa sarebbe intervenuto anche un secondo elemento: le concessioni provvisorie contestate avevano cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2024. Anche qualora fosse esistito inizialmente un interesse al ricorso, questo sarebbe quindi venuto meno con la scadenza dei titoli.
Il Tar ha così dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito delle ulteriori contestazioni formulate dalla Ranieri Group.
Nessuna condanna alle spese: considerata la complessità della vicenda, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese e delle competenze di lite.
La pronuncia si inserisce dunque nel complesso percorso giudiziario che riguarda il futuro delle concessioni demaniali di Soverato e, più in generale, l’applicazione dei principi di concorrenza e delle procedure a evidenza pubblica per l’assegnazione delle aree del demanio marittimo