Concorso assistenti sociali Soverato, in nove non avevano il requisito della seconda lingua

Graduatoria stravolta dalla sentenza del Tar che accoglie il ricorso

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    Il Tar Calabria mette mano alla graduatoria del concorso bandito dal Comune di Soverato per l’assunzione a tempo determinato, per tre anni, di dieci funzionari assistenti sociali. Il ricorso presentato da Antonio Pellegrino, assistito dall’avvocato Carlo Catarisano, è stato accolto dalla Prima Sezione del Tribunale amministrativo, che ha annullato gli atti della procedura nella parte in cui non era stata disposta l’esclusione o la decadenza dei candidati risultati privi dei requisiti richiesti dal bando.

    Una decisione che potrebbe modificare in maniera significativa la graduatoria e aprire la strada al ricorrente verso una posizione utile per l’assunzione.

    Al centro della controversia c’erano soprattutto due requisiti: la conoscenza della lingua inglese e quella delle applicazioni informatiche più diffuse. Il bando del Comune li aveva espressamente inseriti tra i requisiti necessari per l’ammissione alla selezione, prevedendo che il loro possesso fosse richiesto a pena di esclusione o decadenza.

    La selezione, bandita nel marzo 2025, prevedeva un colloquio orale con un punteggio massimo di 30 punti e una soglia di superamento fissata a 21/30. La prova avrebbe dovuto accertare anche la conoscenza dell’inglese e degli elementi di informatica.

    Il problema è emerso al termine della procedura. Pellegrino, con 25,5 punti, si era classificato al tredicesimo posto, fuori quindi dai dieci posti disponibili. Dopo aver avuto accesso agli atti, aveva però scoperto che tra i candidati che lo precedevano in graduatoria ce n’erano diversi le cui schede riportavano un “NO” nella casella relativa alla conoscenza della lingua inglese.

    In particolare, nove dei dodici candidati collocati davanti a Pellegrino risultavano indicati come non idonei per la conoscenza dell’inglese. Una candidata risultava inoltre priva anche della conoscenza informatica.

    Da qui il ricorso al Tar, con la richiesta di annullare la graduatoria e di ottenere il riconoscimento della propria posizione.

    La questione è diventata ancora più delicata dopo che, a seguito del ricorso, il Comune aveva chiesto chiarimenti alla commissione esaminatrice. La commissione, con un verbale del febbraio 2026, aveva spiegato che le indicazioni “SI” e “NO” presenti nelle schede non dovevano essere interpretate come una vera e propria bocciatura nella conoscenza dell’inglese o dell’informatica, ma soltanto come indicazione di una conoscenza più o meno completa delle due materie.

    Una lettura che, però, non ha convinto i giudici amministrativi.

    Il Tar ha ritenuto fondata la censura di Pellegrino, sottolineando come il bando fosse sufficientemente chiaro nell’inserire la conoscenza della lingua inglese e dell’informatica tra i requisiti di ammissione. Per i giudici, dunque, non si trattava semplicemente di materie alle quali attribuire un punteggio nell’ambito della prova orale, ma di requisiti autonomi, il cui mancato possesso avrebbe dovuto determinare l’esclusione o la decadenza dalla procedura.

    Decisivo anche il modo in cui la stessa commissione aveva organizzato la prova. Da una parte il voto numerico, fino a 30 punti, attribuito alle risposte sulle materie professionali; dall’altra la verifica dell’inglese e dell’informatica, effettuata separatamente attraverso il giudizio di idoneità o inidoneità, espresso con “SI” o “NO”.

    Secondo il Tar, quindi, il successivo chiarimento fornito dalla commissione non poteva modificare a posteriori le regole della selezione.

    Quella spiegazione, scrivono i giudici, avrebbe rappresentato una “inammissibile integrazione postuma dei parametri valutativi” previsti dal bando. La commissione non avrebbe potuto attribuire successivamente un significato diverso alle proprie valutazioni, trasformando il “NO” da giudizio di inidoneità a semplice indicazione di una conoscenza non perfetta.

    Il principio affermato dal Tribunale è netto: se il bando indica la conoscenza dell’inglese e dell’informatica come requisiti di ammissione, il loro mancato possesso non può essere neutralizzato successivamente attraverso un’interpretazione diversa della commissione.

    Il Tar ha quindi annullato gli atti impugnati nella parte in cui non era stata disposta l’esclusione o la decadenza dei candidati per i quali era stata accertata la mancata conoscenza della lingua straniera e, in un caso, anche delle competenze informatiche.

    La decisione produce inoltre un effetto diretto sulla posizione di Pellegrino. Il Tribunale ha infatti ritenuto assorbita la domanda di risarcimento, dal momento che l’annullamento degli atti e la conseguente revisione della graduatoria costituiscono già un ristoro in forma specifica, con il collocamento del ricorrente in una posizione utile.

    In altre parole, la graduatoria dovrà essere riconsiderata alla luce della sentenza e il Comune dovrà dare esecuzione alla decisione del Tar.

    Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, considerata la particolare complessità, anche sotto il profilo interpretativo, della vicenda.

    Una sentenza che riapre dunque la partita sul concorso per i dieci assistenti sociali dell’Ambito territoriale di Soverato e che mette in discussione la graduatoria approvata dal Comune nel dicembre scorso.

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